Cavalli drogati, corse truccate. Un caso ogni due giorni, 635 in totale, tra l’agosto del 2007 all’agosto del 2011. Da Roma a Cesena, da Trieste a Napoli, da Siracusa a Firenze, da Taranto a Capalbio, da Montecatini ad Aversa non c’è ippodromo né corsa di trotto o galoppo che ne sia stata immune.

Inquinati, fra gli altri, il Gran Premio d’Italia a Merano, il Gran Premio Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste, così come il Bernardo Bertolucci a Follonica, il Sergio Brighenti di Bologna e il Touring Club Italiano a Pisa. E’ inequivocabile il dato diffuso dal laboratorio ufficiale d’analisi Unirelab (www.unirelab.it/upload/pubblicati_pos/Positivi_27_06_2012.pdf) che la Lav rilancia presentando una denuncia per la violazione del secondo comma dell’articolo 544 ter del Codice penale, maltrattamento attraverso sostanze stupefacenti o vietate, e dell’articolo 1 della legge 401 del 1989 con sequestro preventivo dei cavalli coinvolti in base agli articoli 321 c.p.p. ed articolo 544 sexies primo comma.

Utilizzate decine e decine di sostanze dopanti dalla cocaina al fenilbutazone, dalla teobromina-caffeina al Naproxene. “L’ippica è un sistema che non fa solo male agli animali da competizione per forza e non certo per scelta, e questi episodi non sono l’eccezione ma la regola delle corse – ha detto Gianluca Felicetti, presidente Lav.

“Altro che rilancio, questo settore che ha goduto fino a ieri di oltre 400 milioni pubblici di euro l’anno deve chiudere”. L’articolo 544 ter del Codice penale, secondo comma, stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30mila euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. A tale caso è applicabile anche l’articolo 1 della legge 401 del 13 dicembre 1989 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (Unire) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa”.