Il provvedimento, considerato avere caratteristiche di urgenza e necessità, è stato approvato ieri con voto di fiducia alla Camera dei deputati e contiene diversi interventi a favore dell'agricoltura. Vediamo in elenco quali: 

Il provvedimento, considerato avere caratteristiche di urgenza e necessità, è stato approvato ieri con voto di fiducia alla Camera dei deputati e contiene diversi interventi a favore dell'agricoltura. Vediamo in elenco quali: 

  • Art.2 vengono estesi alle aziende agricole e della pesca le facilitazioni previste per le micro, le piccole e medie imprese, nell’accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
  • Art. 6 Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra – La norma dispone l’applicazione al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto terra di una imposizione fiscale agevolata per il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, a fronte dell’impegno degli operatori alla progressiva riduzione del consumo di gasolio, per finalità ambientali;
  • Art.6 – Con emendamento al comma 4 vengono inserite disposizioni sui progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
  • Art. 13 – Con emendamento all’art. 13 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entra a far parte della cabina di regia istituita per l’attuazione dell’agenda digitale italiana. Inoltre, si dispone che la cabina di regia persegue anche l’obiettivo di favorire l’accesso alla rete internet nelle zone rurali;
  • Art. 32 – L’emendamento chiarisce la normativa relativa alle agevolazioni agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate, sancendo ciò che nella prassi è consolidati, ovvero l’applicabilità della legge 67/88 alle cooperative agricole delle zone interessate;
  • Art. 35 – Il provvedimento introduce misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;
  • Art. 41-bis – La misura alleggerisce gli oneri ed i passaggi burocratici per le imprese agricole che, nell’ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, sancendo che ad esse non si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161,
  • Art. 41-ter – La norma amplia la gamma degli impianti e delle attività produttive di emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico non soggetti ad autorizzazione. Ne deriva quindi l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alcune particolari tipologie di impianti tra i quali: silos per i cereali, impianti di essiccazione di definita tecnologia, le cantine con limitata dimensione della lavorazione di uva, tutto questo tenuto conto dello scarso apporto di emissioni causato da tali impianti;
  • Art. 45 – Omologazione macchine agricole – Grazie alla disposizione introdotta aumentano i soggetti che possono operare l’omologazione delle macchine agricole, con conseguente semplificazione e velocizzazione delle procedure, incremento di occasioni di lavoro e soprattutto risparmio per le aziende, perché l’omologazione presso le strutture estere, ora utilizzate, è più oneroso a causa dei costi di missione.
  • Art. 45-bis – Con il comma 1 in merito al cosiddetto patentino per attrezzature agricole si prevede che, con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni vengano disciplinate le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione, per evitare inutili aggravi di professionalità già consolidate. Con il comma 2 si posticipa al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’Accordo relativamente ai trattori agricoli o forestali.
  • Art. 46-bis – La legge n. 499 del 1999 prevede il finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, con l’approvazione dell’emendamento, sono state previste risorse, necessarie per proseguire lo svolgimento delle competenze statali nel settore agricolo e consentire l’attiva partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all’Expo 2015. Art. 58 – La norma consente al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, di assumere operai agricoli esclusivamente per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

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