La battaglia per la tutela del salame felino è approdata alla Corte di giustizia europea.

In ballo c’è la protezione della denominazione geografica protetta di questo prodotto tipico, che da otto secoli viene confezionato nell’area della provincia di Parma, in cui si trova il comune di Felino, non solo in Italia ma a livello comunitario.

La Kraft Food è stata già condannata in Italia per “concorrenza sleale” dopo aver utilizzato la denominazione “salame felino” oppure “salame di tipo felino”, apprezzato dai consumatori, per un prodotto immesso sul mercato che in questo caso arrivava da Cremona invece che dal suo territorio di origine.

La questione da chiarire adesso è se nel caso della denominazione geografica “salame felino” si applichi solo la disciplina nazionale, che collega la protezione al fatto che l’indicazione geografica sia adottata per definire un prodotto che ne è originario e le cui qualità reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente ed essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, oppure anche quella del regolamento comunitario che condiziona la protezione ad una registrazione Ue.

Due sono i quesiti sottoposti dalla Corte di Cassazione italiana ai giudici europei: se il regolamento italiano (2081/92) escluda che un’associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’Unione, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver ottenuto prima da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante.

Di conseguenza, l’altra questione da chiarire è effettivamente quale sia il regime da applicare nel mercato dell’Unione europea ad una denominazione geografica che però è priva della registrazione comunitaria.