La Commissione europea ha adottato una comunicazione che invita gli Stati membri a cercare il modo di migliorare la protezione dei piccoli produttori e dettaglianti di prodotti alimentari contro le pratiche sleali dei loro partner commerciali spesso molto più forti. Prima che un prodotto alimentare arrivi fino al consumatore, molti operatori del mercato (produttori, trasformatori, dettaglianti, ecc.) intervengono nella filiera per aggiungere qualità e valore.
A causa di sviluppi come una maggiore concentrazione del mercato, vi sono livelli di potere negoziale molto diversi nelle relazioni tra i diversi attori della catena di approvvigionamento. Anche se le differenze nel potere contrattuale sono comuni e legittime nelle relazioni commerciali, questi squilibri possono a volte tradursi in pratiche commerciali sleali, Il vicepresidente della Commissione, responsabile per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato: “In quanto consumatori, tutti noi facciamo acquisti presso i nostri dettaglianti locali ma la catena di approvvigionamento alimentare ha un’evidente dimensione di mercato unico europeo. In questo contesto è necessario disporre di condizioni eque e pari tra le PMI fornitrici e i dettaglianti di prodotti alimentari, da un lato, e i produttori multinazionali e la grande distribuzione, dall’altro, ed è proprio quello che le pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio. Il settore ha già compiuto sforzi importanti e preziosi per affrontare comportamenti sleali e dovrebbe continuare a farlo. Gli Stati membri dovrebbero garantire di disporre di quadri normativi efficaci e coerenti per consolidare e integrare le iniziative di autoregolamentazione.”
Le pratiche commerciali sleali includono: evitare o rifiutare di mettere per iscritto condizioni commerciali essenziali modifiche retroattive unilaterali dei costi o dei prezzi dei prodotti o dei servizi trasferimento di rischio ingiustificato o sproporzionato verso una parte contraente perturbazione deliberata di un calendario di consegna o ricevimento per ottenere vantaggi ingiustificati o scioglimento unilaterale e senza preavviso di una relazione commerciale o imposizione di un preavviso irragionevolmente breve e senza una ragione obiettivamente giustificata. La filiera alimentare è essenziale non solo per la vita e il benessere quotidiani dei consumatori, ma anche per l’economia nel suo insieme, poiché occupa oltre 47 milioni di persone nell’UE, molte delle quali in PMI, e rappresenta circa il 7% del valore aggiunto lordo.
Il volume complessivo del mercato del commercio al dettaglio di prodotti alimentari nell’UE è stimato in 1050 miliardi di euro. La filiera alimentare ha una dimensione internazionale forte e riveste un’importanza particolare nel mercato unico dell’UE. Gli scambi transfrontalieri fra Stati membri dell’UE rappresentano circa il 20% della produzione alimentare totale dell’UE. Le stime suggeriscono che almeno il 70% delle esportazioni annue complessive di prodotti agricoli dei paesi UE è destinato ad altri Stati membri dell’UE.
Elementi principali La comunicazione sulle pratiche commerciali sleali suggerisce una serie di priorità espresse dalle parti interessate per agevolare un efficace quadro a livello europeo contro tali pratiche. La comunicazione non propone un’azione normativa a livello unionale bensì esorta gli Stati membri ad accertarsi di avere adottato adeguate misure contro le pratiche commerciali sleali, tenuto conto delle specificità nazionali. Quanto suggerito nella comunicazione si basa su tre pilastri:
- 1. Sostegno all’iniziativa volontaria della filiera: i codici di condotta volontari costituiscono un’importante pietra miliare nelle relazioni commerciali eque e sostenibili. La comunicazione incoraggia quindi gli operatori della filiera alimentare ad aderire all’iniziativa esistente della catena di fornitura, varata nel settembre 2013, e alle sue piattaforme nazionali. Essa invita inoltre il gruppo di governance dell’iniziativa a massimizzare la partecipazione delle PMI, che sono i principali beneficiari dell’iniziativa.
- 2. Norme unionali per i principi di buone prassi: gli Stati membri che stanno già affrontando le pratiche commerciali sleali a livello nazionale hanno scelto metodi diversi a tal fine. Altri Stati membri non hanno invece ancora intrapreso alcuna azione specifica contro le pratiche commerciali sleali. Al fine di affrontare efficacemente le pratiche commerciali sleali in tutta l’Unione, e in particolare in ambito transfrontaliero, sarà utile un’interpretazione comune delle norme in materia di pratiche commerciali sleali. La comunicazione suggerisce che i principi dell’iniziativa della catena di fornitura potrebbero costituire la base di tale intesa normativa comune.
- 3. Applicazione più efficace a livello nazionale: se la parte più debole di un rapporto commerciale è economicamente dipendente dalla sua controparte più forte, spesso può decidere di astenersi dal difendersi contro le pratiche commerciali sleali attraverso contenziosi giudiziari o meccanismi di risoluzione volontaria, per timore di compromettere o di perdere il suo rapporto commerciale. Per disporre un fattore dissuasivo credibile contro l’uso di pratiche commerciali sleali, la comunicazione suggerisce standard minimi di enforcement applicabili in tutta l’UE. Contesto L’importanza di promuovere relazioni commerciali sostenibili affrontando il problema delle pratiche commerciali sleali è stata sottolineata nel piano d’azione europeo per il commercio al dettaglio del gennaio 2013 (IP/13/78). Il Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa, pubblicato insieme con il piano d’azione, ha avviato un ampio dibattito e suscitato risposte da un’ampia gamma di parti interessate. La comunicazione odierna ne rappresenta il proseguimento. Le pratiche commerciali sleali possono avere effetti nocivi, in particolare sulle PMI della filiera alimentare, in quanto possono influire sulla capacità delle PMI di sopravvivere nel mercato, di effettuare nuovi investimenti finanziari in prodotti e tecnologia, e sullo sviluppo delle loro attività transfrontaliere nel mercato unico. Si potrebbero inoltre verificare effetti negativi indiretti lungo la catena di approvvigionamento per le PMI. Ad esempio, una PMI potrebbe rinunciare fin dall’inizio a stabilire un rapporto commerciale per il timore delle pratiche commerciali sleali che le potrebbero essere inflitte. Le pratiche commerciali sleali applicate nell’UE potrebbe inoltre avere effetti diretti o indiretti sui produttori e le imprese al di fuori dell’UE, anche nei paesi in via di sviluppo. Numerosi Stati membri hanno riconosciuto il potenziale dannoso delle pratiche commerciali sleali e hanno avviato iniziative di regolamentazione contro di esse o si apprestano a farlo, il che ha creato divergenze normative nell’UE. Nell’ambito del Forum di alto livello sul migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare varato dalla Commissione, gli operatori del mercato hanno riconosciuto l’esistenza della problematica delle pratiche commerciali sleali e hanno sviluppato un insieme di buone prassi per le relazioni verticali nonché un quadro normativo di autoregolamentazione per attuare tali principi, la cosiddetta iniziativa volontaria della filiera.