Una relazione della Corte dei conti europea rivela che la Commissione non ha supervisionato in maniera adeguata al calcolo effettuato dagli Stati membri dei diritti degli agricoltori all’aiuto UE nell’ambito del regime di pagamento unico per il periodo 2010-2012.
La distribuzione del sostegno disponibile da parte degli Stati membri non è stata sempre conforme ai princìpi dell’UE e agli obiettivi della politica in materia e talvolta i diritti all’aiuto sono stati calcolati in maniera non corretta.

“Il regime di pagamento unico (RPU), introdotto nel 2005, ha sostituito la maggior parte dei pagamenti diretti legati alla produzione agricola. L’esame della riforma della PAC 2003 svolta nel 2008, nota come “controllo dello stato di salute”, ha esteso l’RPU a settori agricoli in cui il regime non era stato ancora introdotto o lo era stato solo parzialmente. Gli Stati membri godono di un considerevole margine di discrezione nell’assegnazione e nel calcolo dei diritti all’aiuto, ma la Commissione detiene la responsabilità finale per il pagamento del sostegno UE agli agricoltori.

La Corte ha riscontrato che “la Commissione non ha adottato chiare modalità di applicazione e non ha esercitato una supervisione adeguata sulla distribuzione agli agricoltori, da parte degli Stati membri, del sostegno disponibile pari a circa 4,2 miliardi di euro durante il periodo 2010-2012. Di conseguenza, i criteri definiti dagli Stati membri talvolta non rispettavano i princìpi dell’UE, specie i princìpi di non discriminazione degli agricoltori, di proporzionalità e della sana gestione finanziaria; inoltre, i diritti all’aiuto degli agricoltori sono stati talvolta calcolati in maniera non corretta”, ha dichiarato Augustyn Kubik, il Membro della Corte responsabile della relazione: “Ciò potrebbe avere un impatto rilevante anche sui nuovi regimi di pagamento a favore degli agricoltori a partire dal 2015.”

Il disaccoppiamento del sostegno diretto agli agricoltori dalla produzione e l’introduzione dell’RPU erano elementi essenziali del processo di riforma della PAC nel 2003. L’obiettivo principale dell’RPU consisteva nello spostare l’orientamento strategico dal sostegno al mercato al sostegno disaccoppiato al reddito degli agricoltori,rafforzando in tal modo l’orientamento degli agricoltori al mercato e conseguendo una maggiore decentralizzazione. L’RPU è stato introdotto, finora, in 18 Stati membri e rappresenta il 54 % delle risorse finanziarie dell’UE destinate all’agricoltura e allo sviluppo rurale. Il sostegno erogato mediante l’RPU è indipendente (“disaccoppiato”) dalla produzione agricola effettiva, ma al fine di beneficiare dell’aiuto RPU gli agricoltori devono possedere dei diritti all’aiuto e una superficie agricola ammissibile.

L’RPU rimane in vigore fino alla fine del 2014. A partire dal 2015, sarà sostituito da un nuovo regime di pagamento di base, fondato anch’esso su diritti all’aiuto. In determinate condizioni, gli Stati membri possono trasferire nel nuovo regime il valore attuale dei diritti all’aiuto. Il calcolo dei diritti all’aiuto RPU può quindi incidere sui futuri pagamenti agli agricoltori fino all’esercizio finanziario 2021. Le relazioni speciali della Corte dei conti europea vengono pubblicate nel corso di tutto l’anno e presentano i risultati di audit selezionati relativi a specifici settori del bilancio UE o ad aspetti della gestione.

La presente relazione speciale n. 8/2014, intitolata “La Commissione ha gestito in maniera efficace l’integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?” ha valutato come la Commissione abbia gestito l’integrazione del sostegno UE accoppiato a quantità specifiche della produzione agricola (ad es. superficie coltivata o numero di animali allevati) nel regime di pagamento unico (RPU), successivamente al controllo dello stato di salute della PAC svolto nel 2008. Più precisamente, la Corte ha esaminato se la Commissione abbia supervisionato e verificato in maniera adeguata il calcolo dei diritti all’aiuto negli Stati membri, se la legislazione di questi ultimi fosse conforme alle condizioni e ai princìpi sanciti dalla normativa UE e se le autorità competenti abbiano posto in atto controlli efficaci affinché i diritti all’aiuto siano calcolati e assegnati in maniera corretta.

Essa ha rilevato che la Commissione non ha esercitato il proprio mandato per assicurarsi che i criteri applicati per la distribuzione del sostegno disponibile fossero sempre in linea con i princìpi dell’UE, in particolare i princìpi di non discriminazione degli agricoltori e di proporzionalità, se rispettassero i princìpi della sana gestione finanziaria o se potessero distorcere le condizioni di mercato. Sebbene gli Stati membri avessero, nella maggior parte dei casi, usato correttamente i dati di riferimento degli agricoltori, la Corte ha riscontrato debolezze significative nell’applicazione delle norme di calcolo e dei princìpi sanciti. Il quadro istituito dalla Commissione non indicava, inoltre, con sufficiente chiarezza quali controlli dovessero essere espletati dagli Stati membri per garantire che i diritti all’aiuto fossero calcolati in maniera corretta e i sistemi di controllo degli Stati membri presentavano livelli di qualità variabili. Inoltre, vi erano debolezze nel modo in cui la Commissione ha monitorato il rispetto dei massimali applicabili, verificato la conformità degli Stati membri alla normativa UE applicabile e provveduto alla rettifica degli errori. La Corte raccomanda che la Commissione:

  • assicuri un’attuazione coerente delle misure PAC per i futuri, nuovi regimi di pagamento diretto, stabilendo, al livello appropriato, chiari orientamenti e imponendo agli Stati membri di dimostrare che i criteri adottati sono oggettivi e non discriminatori, evitando in tal modo distorsioni del mercato o della concorrenza;
  • sorvegli in maniera efficace la conformità ai massimali applicabili e adotti un approccio più esaustivo nelle ispezioni di verifica della conformità che tenga conto dei rischi specifici associati a un regime di sostegno basato su diritti e che dia un seguito più rapido ai casi di non conformità;
  • assicuri la rettifica dei diritti all’aiuto il cui valore non è stato calcolato secondo le norme applicabili, nonché il recupero dei diritti erroneamente assegnati e dei pagamenti RPU indebitamente erogati, specie in caso di errori sistematici; preveda l’adozione, da parte degli organismi pagatori, di chiare procedure comprendenti controlli efficaci dell’affidabilità dei dati alla base dei calcoli e dell’esattezza dei diritti all’aiuto assegnati dagli Stati membri.