La Corte Costituzionale ha bocciato la disciplina sarda poiché non in linea con le norme statali che regolano la dislocazione di impianti alimentati da energia eolica. L’articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 si basava sul concetto di “aree e siti idonei” per l’installazione di siti eolici, diametralmente opposto a quello di “aree e siti non idonei” indicato dal D.lgs 387/2003.
Per la Consulta, la Regione deve indicare i siti e le aree sottoposte a vincoli che impediscano l’installazione di aerogeneratori, mentre è stato fatto il contrario con l’individuazione di aree idonee corrispondenti soltanto a superfici industriali o compromesse. La Sardegna si è adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale, con una delibera approvata il 12 novembre. La Giunta sarda ha modificato le precedenti linee guida contenute nella delibera 3/17 del 19 gennaio 2009, eliminando in particolare il paragrafo 3 che individua le aree idonee all’installazione degli impianti.
La nuova delibera – “Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla delibera G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011” fornisce inoltre indicazioni per gli impianti eolici circa i parametri per definire la cumulabilità degli impatti ai fini delle procedure di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 4 comma 3 del D.lgs 2008/2011.
“L’Anev accoglie con favore l’emanazione della nuova delibera – spiega Simone Togni, presidente dell’Anev. “Il nostro Paese ha bisogno di regole certe, di iter burocratici più snelli e soprattutto che le Regioni si adeguino alle Linee Guida Nazionali, cogliendo tutti quelli che sono i benefici che la fonte eolica comporta.”
Di seguito la deliberazione della Regione autonoma della Sardegna numero 45/34 del 12 novembre 2012.
“L’Assessore della Difesa dell’’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria e con l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 112, comma 1 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, con la deliberazione n. 3/17 del 16 gennaio 2009 così come modificata dalla deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011, ha individuato, mediante uno studio specifico, le aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici su tutto il territorio regionale, definendo, in base alle medesime norme d’attuazione del PPR, i seguenti vincoli preclusivi di non idoneità:
a. Aree naturali e subnaturali (Art. 22 delle NTA del PPR); b. Aree seminaturali (Art. 25 delle NTA del PPR); c. Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33 delle NTA del PPR); d. Aree di ulteriore interesse naturalistico (art. 38 delle NTA del PPR); e. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale (art. 48 delle NTA del PPR); f. Aree caratterizzate da insediamenti storici (art. 51 delle NTA del PPR). Nel medesimo studio, in base alle disposizioni della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 18, poi modificata dall’art. 6, comma 8 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, sono state inoltre individuate puntualmente le aree in cui è consentita la realizzazione dei suddetti impianti, definite come compromesse, industriali, retroindustriali e limitrofe.
Nello specifico, il paragrafo 3 dello studio allegato alla delibera G.R. n. 3/17, descrive le “Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici”, identificandole anche mediante opportuna cartografia in scala 1:200.000, mentre il paragrafo 5, al punto 4 indica le aree in cui possono essere localizzati gli impianti minieolici ai fini dell’applicazione del regime di denuncia di inizio attività. Con la recente Sentenza n. 224/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall’articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3. In particolare, la Sentenza chiarisce che “Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003”.
Gli Assessori, a tal proposito, precisano che, a seguito della suddetta Sentenza, e della relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della L.R. n. 2/2007, risulta inapplicabile il paragrafo 3 dello studio soprarichiamato, inerente alle “Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici”, ed il paragrafo 5.4, inerente al minieolico, e pertanto ne propongono la censura. Gli assessori riferiscono inoltre che, in materia di regolamentazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il paragrafo 17 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 prevede, al punto 1 che “al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3”.
In esecuzione di tale disposizione, gli Assessorati della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell’ambito delle rispettive competenze, procederanno alla individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale e cercando, nel contempo, di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili. In riferimento a tali aree non idonee, gli Assessori ritengono che, benché le aree di cui alle lettere dalla a. alla f. riportate in premessa, rispondano di per sé, a requisiti di non idoneità espressi dal soprarichiamato paragrafo 17 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 le stesse non possono considerarsi esaustive di tutte le tipologie di aree del territorio regionale per le quali il medesimo paragrafo 17 suggerisce la tutela.
Sotto tali assunti, l’istruttoria volta alla individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti eolici potrà comportare la identificazione di ulteriori aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, in aggiunta a quelle già individuate dalla Delibera G.R. n. 3/17, ed in particolare, così come suggerito dall’Allegato 3 al Decreto Ministeriale soprarichiamato, tali aree potranno riguardare: g. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 dello stesso decreto legislativo; h. le zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica; i. le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; j. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 ed inserite nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 ed equivalenti a livello regionale; k. le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar; l. le aree incluse nella rete “Natura 2000”, designate in base alla direttiva 92/43/CEE (siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (zone di protezione speciale); m. le important bird areas (I.B.A.); n. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); o. le istituende aree naturali protette, oggetto di proposta del governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale; p. le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; q. le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; r. le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; s. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo; t. le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino, ai sensi del decreto legge n. 180 del 1998; u. le zone individuate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
Gli Assessori, pertanto, danno mandato agli uffici regionali affinché, sulla base delle sopraelencate indicazioni, che sono da intendersi non esaustive ma di prima individuazione, provvedano al perfezionamento dello studio di individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti eolici. Nelle more di tale studio si invitano gli enti competenti al rilascio di qualsiasi parere, nulla osta o autorizzazione inerente alla realizzazione di tali impianti, nonché gli operatori del settore che vogliano presentare eventuali istanze autorizzative per tale tipo di opere affinché pongano la massima attenzione a quegli impianti che, seppure non interessino aree non idonee di cui alle lettere dalla a) alla f), ricadano comunque in siti particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio di cui alle lettere da g) a u). Gli Assessori, infine, richiamando quanto disposto dall’articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che prevede che “al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”, anche in applicazione del “principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte”, propongono che, ai fini della valutazione circa il superamento dei limiti di soglia per l’assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengano considerate in termini cumulativi le potenze nominali degli impianti della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue, così come specificato nei punti seguenti:
I. per le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di potenza superiore a 200 kWp, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con quella degli impianti di potenza superiore a 200 kWp già autorizzati o per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione, i cui moduli risultano posizionati ad una distanza inferiore a 500 ml; II. per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con quella degli impianti minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per i quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml;
III. per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con quella degli impianti della medesima società, appartenenti allo stesso intervallo di potenza, già autorizzati/abilitati, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 ml;
IV. qualora al calcolo di cui ai punti I, II e III concorrano più impianti le cui istanze siano presentate dalla medesima società o da più società fra loro collegate, ai fini delle procedure di VIA dovrà essere presentata una istanza relativa ad un unico progetto complessivo;
V. Al di fuori della casistica di cui ai precedenti punti, sono comunque fatte salve le disposizioni di cui ai punti 11.6 e 14.7 del D.M. del 10.9.2010. Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle Linee Guida allegate alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009, si ritiene di dover fare riferimento agli indirizzi di cui all’Allegato 4 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 recante “Impianti Eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dagli Assessori della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria, e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dai Direttori generali della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria, e della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia
– di eliminare il paragrafo 3 concernente “Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici”, ed il paragrafo 5.4 inerente alle procedure autorizzative per il minieolico, di cui allo studio allegato alla deliberazione n. 3/17 del 16.1.2009 così come modificata dalla deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011;
– di dare mandato agli Assessorati della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché procedano al perfezionamento dello studio di individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale e cercando, nel contempo, di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, secondo le indicazioni, sia pure non esaustive, elencate nelle premesse dalla lettera g) alla lettera u);
– di approvare i criteri di calcolo della potenza cumulativa di cui ai punti dall’I al V richiamati in premessa, per gli impianti della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue;
– di ribadire le condizioni di improcedibilità delle istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Il Direttore Generale Gabriella Massidda
Il Presidente Ugo Cappellacci