La Commissione europea ha adottato una serie comune di norme destinate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai
La Commissione europea ha adottato una serie comune di norme destinate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI).
Tali Fondi comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In base a questo codice europeo di condotta sul principio del partenariato gli Stati membri sono tenuti a rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei Fondi strutturali e d'investimento dell'UE e i partner dei progetti al fine di agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2014-2020 e contribuire così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace.
"Vogliamo garantire che gli Stati membri collaborino in partenariati costruttivi con le parti interessate rappresentative per pianificare e attuare i programmi finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei in modo da massimizzare l'impatto di questo denaro", ha detto il Commissario Andor. Il codice di condotta, che assume la forma di un regolamento della Commissione giuridicamente vincolante, fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri applichino il principio del partenariato.
Ciò significa che gli Stati membri sono tenuti a:
– garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile) che vengono nominati membri a pieno titolo dei comitati di sorveglianza dei programmi;
– fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un corretto processo di consultazione;
– assicurare che i partner partecipino efficacemente a tutte le fasi del processo, ossia a partire dalla preparazione e per l'intera l'attuazione, comprese la sorveglianza e la valutazione, di tutti i programmi;
– sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al processo, e creare piattaforme per l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche e di approcci innovativi.
Il regolamento stabilisce i principi che gli Stati membri devono applicare, ma lascia loro un ampio margine di flessibilità per organizzare le precise modalità pratiche della partecipazione dei partner alle varie fasi della programmazione. Il partenariato, uno dei principi chiave della gestione dei fondi dell'Unione europea, implica una stretta cooperazione tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri, il settore privato e altre parti interessate.
Fino ad ora, benché tale principio sia parte integrante della politica di coesione, le osservazioni pervenute dalle parti interessate indicano che la sua attuazione è avvenuta in modo assai diverso da uno Stato membro all'altro, soprattutto a seconda che la cultura istituzionale e politica di uno Stato membro fosse o meno già favorevole alla consultazione, alla partecipazione e al dialogo con le parti interessate.
Le nuove norme, sotto forma di un regolamento della Commissione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile (un cosiddetto "atto delegato"), rafforzano quindi il requisito di partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020.