Il pesce allevato e pescato nei mari italiani o allevato in impianti di acquacoltura italiani potrà essere etichettato con l’indicazione “prodotto italiano” in modo da orientare le scelte dei consumatori in ordine all’origine e la provenienza del pesce stesso.

La filiera corta si estende così in maniera ufficiale anche al pescato completando la normativa di legge di cui all’articolo 59 della legge 134 del 7 agosto 2012, con un’apposita Decreto del Mipaaf del 25 luglio 2013 che fissa le modalità operative nonché applicative della norma legislativa. La menzione “prodotto italiano” potrà essere applicata sia al pesce commercializzato nel centro della distribuzione e sia a quello somministrato nei centri della ristorazione in modo che il consumatore posa conoscere con esattezza la provenienza del pesce.

La specificazione e’ su base volontaria per cui l’indicazione “prodotto italiano” andrà ad aggiungersi alle indicazioni obbligatorie riguardanti sempre l’origine e le modalità di cattura. Il Decreto ministeriale stabilisce ora le condizioni per l’utilizzo della menzione “Prodotto italiano” e le caratteristiche che il prodotto deve avere. In particolare il Decreto stabilisce che i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca e intendono avvalersi della facoltà di indicare che si tratta di prodotto italiano devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1224/2009 l’indicazione di una delle sottozone FAO espresse con la denominazione delle GSAs di cattura.

Le informazioni relative alla dicitura “prodotto italiano” o ad altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia devono corrispondere con i dati risultanti dalle dichiarazioni relative alle catture e agli sbarchi, compilate in conformità al modello di cui all’All. VI al Reg. (UE) n. 404/2011, rese dalle imprese di pesca, anche cooperative, nonché mediante i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Le sotto zone FAO che ricadano nei mari italiani sono 10 e sono individuate con le rispettive denominazioni GSA di seguito riportate:

– GSA 9 Mar Ligure e Tirreno Settentrionale;

– GSA 10 Mar Tirreno Meridionale;

– GSA 11.2 Mar di Sardegna (Orientale);

– GSA 17 Mar Adriatico Settentrionale;

– GSA 18 Mar Adriatico Meridionale (Parte);

– GSA 16 Mar di Sicilia Meridionale;

– GSA18 Mar Adriatico Meridionale (Parte);

– GSA 19 Mar Ionio Orientale;

– GSA 21 Mar Ionio Meridionale.

Le informazioni obbligatorie La normativa, in merito alle informazioni obbligatorie da fornire con l’etichettatura, distingue tra la fase di vendita al dettaglio e le fasi precedenti. In particolare, nella vendita al dettaglio devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) la denominazione commerciale della specie secondo l’elenco riportato nell’allegato al D.M. del 27 marzo 2002, e successivi decreti integrativi;

b) il metodo di produzione. Le diciture che possono essere utilizzate sono:

– pescato,

– pescato in acque dolci,

– allevato;

c) la zona di cattura o di allevamento. Tale indicazione implica:

– per i prodotti pescati in mare, l’indicazione di una delle zone definite dalla Fao);

– per i prodotti pescati in acque dolci, l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto;

– per i prodotti allevati, l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale.

Nelle fasi precedenti alla vendita al dettaglio, ad ogni stadio di commercializzazione, devono figurare non solo la denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione ma anche la denominazione scientifica della specie.

Cura del freddo anche per il sushi consumato a casa Un provvedimento del ministero della Salute pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 10 agosto 2013, ha dato attuazione a una regola introdotta dal decreto Balduzzi del 2012 per cui per il pesce venduto per il consumo crudo deve essere previsto e apposto un cartello che ricorda agli acquirenti consumatori che il prodotto deve essere tenuto nel congelatore per 4 giorni alla temperatura di meno 18 gradi prima di essere consumato. Lo spirito originario della norma era quello di estendere la sicurezza alimentare già imposta a ristoranti ed esercenti contro i parassiti del pesce crudo che devono essere sottoposti a una cura del freddo a -20 gradi per un giorno, anche al consumo fatto a casa.

Il decreto del ministero della Salute prevede anche i dettagli con cui deve essere collocata l’indicazione: «Il cartello deve essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle informazioni».