È entrato in vigore il 12 luglio scorso un nuovo provvedimento che regola l’utilizzo degli “impianti termici”, cioè dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento, e che fissa i limiti delle temperature minime estive e di quelle massime invernali che devono essere mantenute negli ambienti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 è apparso il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 – dal titolo “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

E l’entrata in vigore del nuovo DPR è stata fissata il giorno 12 luglio 2013. Nel provvedimento si definisce “impianto termico” l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati “impianti termici” i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, che sono al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

Ma la novità è che, per la prima volta, la legislazione italiana che ha come oggetto l’efficienza energetica si occupa anche della climatizzazione estiva. Il DPR stabilisce che, se un impianto di climatizzazione è in funzione, la media delle temperature dell’aria – misurate nei singoli ambienti raffrescati – non dev’essere inferiore ai 26°C (con -2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici. Viene fatta eccezione solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. In questo caso, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti della temperatura dell’aria, nel caso in cui le esigenze produttive richiedono temperature più basse del valore limite. E nel caso in cui il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti sia ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. Per quanto riguarda le temperature da tenere nel periodo invernale, quando l’impianto di riscaldamento è in funzione, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve superare i 20°C (con +2° di tolleranza) – i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.