Parlamento e Consiglio Ue raggiungono il compromesso sul regolamento imballaggi. In arrivo la norma che stabilisce nuovi divieti e nuovi obiettivi vincolanti per il riutilizzo

L’obiettivo era chiaro ed alla fine l’Europa ce l’ha fatta; ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi dell’alimentare, per aumentare la sicurezza e promuovere l’economia circolare. Le nuove misure mirano a rendere più sicuri e sostenibili gli imballaggi, rendendoli riciclabili, riducendo al minimo la presenza di sostanze nocive. La proposta intende ridurre significativamente la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di imballaggi monouso.

Le misure specifiche introdotte

Obiettivi di riduzione dei rifiuti. L’accordo stabilisce obiettivi di riduzione degli imballaggi: 5% rispetto al 2018 entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. L’intento è ridurre drasticamente l’impiego di plastiche;

Monouso, al bando. Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati alcuni formati di imballaggi monouso in plastica, come quelli per frutta e verdura fresca non trasformata (sotto 1,5 chilogrammi, ma si salvano gli imballaggi in carta e in materiale misto carta-plastica), quelli per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti, le porzioni individuali.

Buste di plastica. Gli Stati membri dovranno adottare misure per ottenere entro il 31 dicembre 2025 una riduzione duratura del consumo di sacchetti di plastica leggeri sul loro territorio (non superiore a 40 per persona o l’equivalente in peso). Previsto anche il divieto di utilizzare sacchetti di plastica molto leggeri.

PFAS. Per prevenire effetti negativi sulla salute, vengono introdotti limiti all’uso di diverse sostanze chimiche nocive negli imballaggi a contatto con gli alimenti. La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente derivanti da sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio, ad esempio, non dovrà superare i 100 mg/kg.

Riuso. Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. I target variano a seconda del tipo di imballaggio, che si tratti di bevande alcoliche e non alcoliche (dovrà essere riutilizzabile almeno il 10% degli imballaggi entro il 2030. Sono esclusi però vino e vini aromatizzati, liquori, latte e altre bevande altamente deperibili) o di imballaggi secondari per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati.

Acqua di rubinetto al ristorante. Gli Stati membri dovranno incentivare i ristoranti, le mense, i bar, le caffetterie e i servizi di catering a servire l’acqua del rubinetto (se disponibile, gratuitamente o con un basso costo di servizio) in contenitori riutilizzabili o ricaricabili;

Regole per il riuso. L’accordo prevede requisiti da garantire affinché un imballaggio possa essere considerato riutilizzabile. Ad esempio, per essere considerato riutilizzabile un imballaggio dovrà essere stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte e per compiere il maggior numero possibile di rotazioni e, ovviamente, soddisfare i requisiti di salute, sicurezza e igiene per i consumatori;

Packaging riciclabile. I negoziatori hanno concordato che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili, rispettando criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune esenzioni per legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cera;

Contenuto minimo riciclato. Per favorire il mercato della plastica seconda vita, per qualsiasi parte in plastica dell’imballaggio vengono fissati obietti minimi di contenuto riciclato. Per gli imballaggi sensibili al contatto in Pet, ad esempio (ad eccezione delle bottiglie per bevande monouso) l’obiettivo minimo è del 30% per il 2030 e del 50% per il 2040; per le bottiglie di plastica per bevande è del 30% entro il 2030 e del 65% entro il 2040; per gli altri imballaggi in plastica 35% entro il 2030 e 65% entro il 2040. Sono esentati gli imballaggi in cui la plastica rappresenti meno del 5% del peso totale;

Riciclaggio di alta qualità. È stato raggiunto anche l’accordo sulla definizione di riciclaggio di alta qualità: “Qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati di qualità equivalente a quella dei materiali originali, in base alle caratteristiche tecniche conservate, e che viene utilizzato come sostituto delle materie prime primarie per l’imballaggio”;

Bioplastiche. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà riesaminare lo stato dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali degli imballaggi in bioplastica.


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