Una Risoluzione in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati è stata presentata dall’On.le L’Abbate in data 11 ottobre, per impegnare il Governo a valutare la possibilità di rivedere la normativa in materia di commercializzazione delle uova extra fresche al fine di consentire, nel rispetto della disciplina comunitaria, la vendita di tali uova presso rivenditori locali esclusivamente nell’ambito dei circuiti di filiera corta.

In particolare gli autori della proposta di risoluzione si riferiscono alla normativa riguardante la vendita delle uova da parte dei produttori, sopratutto quelli più piccoli, e che oggi risulta limitata e non corrispondente alla domanda presente nel mercato. Infatti come disposto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, la vendita di uova extra fresche da parte di piccoli allevatori locali al consumatore finale è ammessa soltanto nei casi in cui essa avvenga nel luogo di produzione o nell’ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale, o nella vendita porta a porta.

In effetti dalla suddetta disposizione deriva il divieto per gli allevatori di galline ovaiole di vendere le uova presso punti vendita di alimenti o dettaglianti locali, modalità queste che invece ne favorirebbero la commercializzazione rispetto alla vendita in azienda o porta a porta per evidenti comodità sia per il consumatore, che non sarebbe così costretto a recarsi in fattoria, sia per il produttore dati i costi da sostenere per la vendita itinerante. L’interesse sempre crescente dimostrato dai consumatori verso i prodotti della filiera corta che si può identificare nell’ambito comunale e regionale non si può conciliare con la polverizzazione dell’offerta costituita solo dai produttori che vendono direttamente senza comprendere anche un semplice raccogliere e commerciante.

Nel caso della vendita diretta delle uova extra fresche è possibile, per il piccolo allevatore che non dispone di un centro imballaggio, soltanto se possiede una quantità di galline inferiore a 50 unità, vincolo che limita ulteriormente la commercializzazione in quanto, con un quantitativo di prodotto così ristretto, il costo da sostenere per attuare una distribuzione ben organizzata e pubblicizzata sarebbe così elevato da rendere antieconomica la vendita. La risoluzione proposta ritiene di impegnare il Governo a modificare l’attuale normativa in materia, in quanto sarebbe auspicabile, anche al fine di incentivare il consumo di alimenti sani e nutrienti, permettere la vendita di tali uova extra fresche anche presso i rivenditori locali ma comunque esclusivamente nell’ambito dei circuiti di filiera corta.

In realtà la norma attuale fu instaurata in un momento in cui non era ancora sviluppata la vendita dei prodotti agroalimentari a km zero, ma si intendeva solamente tutelare le residue tipologie di vendite dirette da parte del produttore. Nel secolo scorso era infatti largamente diffuso il sistema della vendita diretta di uova extra fresche senza alcun condizionamento.

La regolamentazione comunitaria impose poi la classificazione delle uova e loro esclusiva commercializzazione dopo essere state classificate in un centro di imballaggio riconosciuto. La vendita diretta da parte del produttore senza la preventiva classificazione costituiva quindi una deroga alla regola generale che ora deve essere rivista alla luce dei nuovi sviluppi della commercializzazione diretta e porta a porta.

La risoluzione affronta quindi tale problematica evidenziando che la anzidetta possibilità di vendita oltre ad incrementare gli introiti del produttore, facilita la fruizione da parte del consumatore di un prodotto di altissima qualità, posto che gli allevamenti sono assoggettati ad autorizzazione e vigilanza secondo le norme vigenti e le eventuali fasi di manipolazione e mantenimento necessarie ad organizzare la vendita del prodotto presso i rivenditori locali potranno essere minuziosamente registrate e disciplinate con procedure e prassi già ampiamente collaudate.