Il 17 febbraio è entrata in vigore la legge n.10 del 14 gennaio 2013 che modifica la precedente legge n.113 del 29 gennaio 1992 che obbliga i Comuni sopra i 15mila abitanti a piantare un albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato.

La normativa, che punta a incentivare gli spazi verdi urbani, esiste in realtà da oltre vent’anni. L’obbligo di piantare un albero per ogni neonato era stato introdotto in Italia con la legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992. Per ”assicurarne l’effettivo rispetto”, tuttavia, la legge n.10 del 14 gennaio 2013, introduce modifiche alla precedente disposizione.

L’obbligo non si applicherà più a tutti i comuni, ma solo quelli con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, e non interesserà solo le nascite, ma anche i bambini adottati. Un altro cambiamento riguarda i tempi: la piantumazione dovrà avvenire entro sei mesi, e non più dodici, dalla nascita o dall’adozione.

Nonostante il basso tasso di natalità italiano, la legge dovrebbe riuscire a contrastare, almeno in parte, la perdita di zone verdi nel Paese, che secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e’ di otto metri quadrati al secondo.

A vigilare sul rispetto della normativa sarà il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell’Ambiente, mentre i Comuni dovranno comunicare informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bimbo e il luogo in cui e’ stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni.

Sempre per tutelare il verde pubblico, la legge introduce norme a tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale dell’albero, celebrata il 21 novembre, che punta a ”perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto”, e prevede attività formative in tutte le scuole.