L’Ordine di Reggio Calabria – conclude Poeta – ha ritenuto inevitabile assumersi autonomamente il gravoso onere della vertenza

Il Tar di Reggio Calabria ha ordinato alla Provincia di Reggio Calabria di estendere ai dottori agronomi e ai dottori forestali la partecipazione ad una procedura pubblica di selezione professionale nell’ambito dell’educazione ambientale.

“La pronuncia – spiega il presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali Andrea Sisti – assume particolare rilievo perché pone fine all’ingiusta esclusione della nostra categoria a cui la legge professionale 152/1992 articolo 2 accorda specifiche competenze nell’ambito dell’educazione ambientale.

La sentenza – prosegue Sisti – fissa il principio che gli ordini provinciali sono legittimati ad agire in giudizio “sia relativamente a questioni inerenti la violazione delle norme poste a tutela della professione, sia per il perseguimento di vantaggi di natura strumentale riferibili alla categoria”.

Inoltre, con la pronuncia il Tar Reggio Calabria ha condiviso la tesi ricorrente per cui l’interesse dell’Ordine ad agire sussiste anche in assenza della partecipazione dei propri iscritti alla procedura, trattandosi di bando “escludente”.

La Provincia di Reggio Calabria, a seguito della sentenza n° 87/2012, entro quindici giorni, dovrà adesso estendere il bando in questione anche ai dottori agronomi e ai dottori forestali. “Siamo molto soddisfatti – aggiunge Stefano Poeta, presidente della Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Calabria – poiché il bando impugnato appariva palesemente discriminatorio anche perché nell’escludere i dottori agronomi ed i dottori forestali aveva consentito la partecipazione, ad esempio, a laureati in filosofia, pedagogia e sociologia.

L’Ordine di Reggio Calabria – conclude Poeta – ha ritenuto inevitabile assumersi autonomamente il gravoso onere della vertenza, che si è concluso con la condanna della resistente alla rifusione delle spese legali, perché la Provincia di Reggio Calabria non aveva ritenuto in via di autotutela di recepire le istanze di correzione più volte reiterate”.